Art. 122.
                        Colpa del danneggiato
  1.  Nelle  ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del
codice civile.
  2.  Il  risarcimento  non e' dovuto quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
  3.  Nell'ipotesi  di danno a cosa, la colpa del detentore di questa
e' parificata alla colpa del danneggiato.
 
          Note all'art. 122:
              - L'art. 1227 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  1227 (Concorso del fatto colposo del creditore).
          - Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare
          il  danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita'
          della  colpa  e  l'entita'  delle  conseguenze  che ne sono
          derivate  il  risarcimento non e' dovuto per i danni che il
          creditore   avrebbe   potuto   evitare  usando  l'ordinaria
          diligenza».