Art. 123. Danno risarcibile 1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato. 2. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.