Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci
anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il
danno.
2. La decadenza e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo
che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito
in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da
parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei
responsabili non ha effetto riguardo agli altri.