Art. 197. 
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai  beni
                              culturali 
                (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non
derogate e ove compatibili, le disposizioni: 
    - della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); 
    - della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione
ed esecuzione dei lavori); 
    - della parte II, titolo III,  capo  II  (concessione  di  lavori
pubblici); 
    - della parte IV (contenzioso); 
    -  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e
transitorie). 
  2. Si applicano inoltre, in quanto non  derogate,  le  disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero  del  titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria)  della  parte  II  (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore  alla  soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore. 
  3. La disciplina della parte II, titolo III,  capo  III  (promotore
finanziario e societa' di progetto), si  applica  all'affidamento  di
lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni
di cui agli articoli 115 e 117 del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, secondo le modalita' stabilite dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5. 
 
          Nota all'art. 197: 
              - Gli articoli 115 e 117  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, citato all'art. 7, cosi' recitano: 
              «Art. 115 (Forme di gestione). -  1.  Le  attivita'  di
          valorizzazione dei beni culturali  ad  iniziativa  pubblica
          sono gestite in forma diretta o indiretta. 
              2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo  di
          strutture  organizzative  interne   alle   amministrazioni,
          dotate di adeguata  autonomia  scientifica,  organizzativa,
          finanziaria e contabile, e provviste  di  idoneo  personale
          tecnico. 
              3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite: 
                a) affidamento  diretto  a  istituzioni,  fondazioni,
          associazioni,  consorzi,  societa'  di  capitali  o   altri
          soggetti, costituiti o partecipati, in  misura  prevalente,
          dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono; 
                b) concessione a terzi, in base ai  criteri  indicati
          ai commi 4 e 5. 
              4. Lo Stato e le regioni  ricorrono  alla  gestione  in
          forma indiretta al fine di assicurare un  adeguato  livello
          di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le  due
          forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3
          e' attuata previa valutazione comparativa,  in  termini  di
          efficienza ed efficacia, degli obiettivi che  si  intendono
          perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. 
              5. Qualora, a seguito  della  comparazione  di  cui  al
          comma 4, risulti preferibile ricorrere alla  concessione  a
          terzi,  alla  stessa  si  provvede  mediante  procedure  ad
          evidenza pubblica, sulla base  di  valutazione  comparativa
          dei progetti presentati. 
              6. Gli altri enti pubblici territoriali  ordinariamente
          ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al  comma
          3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni  o  per
          le caratteristiche dell'attivita'  di  valorizzazione,  non
          risulti conveniente  od  opportuna  la  gestione  in  forma
          diretta. 
              7. Previo accordo tra i  titolari  delle  attivita'  di
          valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti  al
          comma 3  possono  essere  disposti  in  modo  congiunto  ed
          integrato. 
              8.  Il  rapporto  tra  il  titolare  dell'attivita'   e
          l'affidatario  od  il  concessionario   e'   regolato   con
          contratto di servizio,  nel  quale  sono  specificati,  tra
          l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e
          di professionalita'  degli  addetti  nonche'  i  poteri  di
          indirizzo e controllo spettanti al titolare  dell'attivita'
          o del servizio. 
              9.  Il  titolare  dell'attivita'  puo'  partecipare  al
          patrimonio o al capitale dei soggetti di cui  al  comma  3,
          lettera a), anche con  il  conferimento  in  uso  del  bene
          culturale  oggetto  di  valorizzazione.  Gli  effetti   del
          conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in  tutti  i
          casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del
          titolare dell'attivita' o del servizio, di  estinzione  del
          soggetto partecipato ovvero di  cessazione,  per  qualunque
          causa, dell'affidamento dell'attivita' o  del  servizio.  I
          beni  conferiti  in  uso  non  sono  soggetti  a   garanzia
          patrimoniale  specifica  se  non  in   ragione   del   loro
          controvalore economico. 
              10. All'affidamento o alla concessione di cui al  comma
          3 puo' essere collegata la  concessione  in  uso  del  bene
          culturale oggetto di valorizzazione. La  concessione  perde
          efficacia,  senza  indennizzo,   in   qualsiasi   caso   di
          cessazione  dell'affidamento  o   della   concessione   del
          servizio o dell'attivita'.». 
              «Art. 117 (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli  istituti  e
          nei luoghi della  cultura  indicati  all'art.  101  possono
          essere istituiti  servizi  di  assistenza  culturale  e  di
          ospitalita' per il pubblico. 
              2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 
                a) il servizio editoriale e di vendita riguardante  i
          cataloghi  e  i  sussidi   catalografici,   audiovisivi   e
          informatici,  ogni  altro  materiale  informativo,   e   le
          riproduzioni di beni culturali; 
                b) i servizi riguardanti beni librari e  archivistici
          per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
          bibliotecario; 
                c)  la  gestione  di   raccolte   discografiche,   di
          diapoteche e biblioteche museali; 
                d) la gestione dei punti  vendita  e  l'utilizzazione
          commerciale delle riproduzioni dei beni; 
                e) i servizi di accoglienza, ivi  inclusi  quelli  di
          assistenza e di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi
          di informazione, di guida e assistenza didattica, i  centri
          di incontro; 
                f) i servizi  di  caffetteria,  di  ristorazione,  di
          guardaroba; 
                g)  l'organizzazione  di  mostre   e   manifestazioni
          culturali, nonche' di iniziative promozionali. 
              3. I servizi di cui al comma 1 possono  essere  gestiti
          in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
          di biglietteria. 
              4. La gestione dei servizi medesimi  e'  attuata  nelle
          forme previste dall'art. 115. 
              5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
          ripartiti ai sensi dell'art. 110.».