Art. 198. 
                       Ambito di applicazione 
                     (art. 1, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1. Le disposizioni del presente capo dettano  la  disciplina  degli
appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle  superfici  decorate
di beni del patrimonio culturale,  sottoposti  alle  disposizioni  di
tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al  fine
di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di
detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 
  2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui
al  comma  1,  si  applicano,  altresi',  all'esecuzione   di   scavi
archeologici, anche subacquei. 
 
          Nota all'art. 198: 
              - Per il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          vedi le note all'art. 197.