Art. 199. 
  Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi 
                     (art. 3, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti  dei
musei, degli archivi  e  delle  biblioteche  o  di  altri  luoghi  di
interesse culturale o la manutenzione  e  il  restauro  dei  giardini
storici, i servizi di installazione e  montaggio  di  attrezzature  e
impianti  e  le  forniture  di  materiali  ed  elementi,  nonche'  le
forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano
rilevanza  prevalente  ai  fini  dell'oggetto  dell'appalto  e  della
qualita'   dell'intervento,   la    stazione    appaltante,    previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica  la
disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche  se
il valore economico dei lavori  di  installazione  e  di  adeguamento
dell'immobile risulti superiore. 
  2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo. 
  3. Negli appalti di cui al  comma  1,  la  stazione  appaltante  e'
obbligata  a  specificare,  nel  bando  di  gara,  i   requisiti   di
qualificazione che i  candidati  debbono  possedere  con  riferimento
all'oggetto complessivo della gara. 
  4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3,  si
applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.