Art. 200. 
     Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario 
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004) 
  1. I lavori concernenti beni mobili e superfici  decorate  di  beni
architettonici, sottoposti  alle  disposizioni  di  tutela  dei  beni
culturali non sono affidati  congiuntamente  a  lavori  afferenti  ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che  motivate  ed
eccezionali esigenze  di  coordinamento  dei  lavori,  accertate  dal
responsabile del procedimento, non rendano  necessario  l'affidamento
congiunto. E' fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  3  in  ordine
all'obbligo del possesso dei requisiti  di  qualificazione  stabiliti
nel presente capo. 
  2. Fermo il  rispetto  dell'articolo  29,  e'  consentito  affidare
separatamente, previo provvedimento  motivato  del  responsabile  del
procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive,  i  lavori
indicati  all'articolo  198,  concernenti  beni  i  quali,  ancorche'
inseriti in una collezione o in un  compendio  immobiliare  unitario,
siano distinti in base alla tipologia, ai materiali  impiegati,  alla
tecnica  e  all'epoca  di  realizzazione,  ovvero   alle   tecnologie
specifiche da utilizzare per gli interventi. 
  3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di  invito  a
presentare l'offerta, deve richiedere espressamente  il  possesso  di
tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel  presente  capo  da
parte dei soggetti affidatari dei lavori di  cui  ai  commi  1  e  2,
necessari per l'esecuzione dell'intervento. 
  4. Nei casi di procedura negoziata  senza  previo  bando  ai  sensi
dell'articolo 57,  la  stazione  appaltante  e'  tenuta  a  stabilire
preventivamente i  requisiti  di  qualificazione  che  devono  essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.