Art. 201. 
                           Qualificazione 
                     (art. 5, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina  gli  specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di  cui
all'articolo 198, ad integrazione di  quelli  generali  definiti  dal
medesimo regolamento. 
  2. In particolare, per i  soggetti  esecutori  dei  lavori  di  cui
all'articolo 198, il regolamento disciplina: 
    a) la puntuale verifica, in sede di rilascio  delle  attestazioni
di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte  dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198; 
    b) la  definizione  di  nuove  categorie  di  qualificazione  che
tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono
gli interventi dei predetti lavori; 
    c) i contenuti e la  rilevanza  delle  attestazioni  di  regolare
esecuzione dei predetti lavori, ai fini  della  qualificazione  degli
esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate; 
    d) forme di verifica semplificata  del  possesso  dei  requisiti,
volte  ad  agevolare  l'accesso  alla  qualificazione  delle  imprese
artigiane. 
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  definiti  ulteriori
specifici requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli  definiti
dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la
partecipazione delle imprese artigiane. 
  4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre
necessaria  la  qualificazione  nella  categoria  di  riferimento,  a
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi
sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo. 
 
          Nota all'art. 201: 
              - Il testo l'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali),   e'   il
          seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».