Art. 202. 
    Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie 
                     (art. 6, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1.  La  stazione  appaltante,   per   interventi   di   particolare
complessita' o specificita', per i lavori indicati all'articolo  198,
puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di
una o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale  individuazione
delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare;
la scheda tecnica e' obbligatoria qualora  si  tratti  di  interventi
relativi  ai  beni  mobili  e  alle  superfici   decorate   di   beni
architettonici. 
  2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da
professionisti    o    restauratori    con    specifica    competenza
sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di
beni culturali se si tratta di interventi relativi a  beni  mobili  e
alle superfici decorate dei beni architettonici. 
  3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi
sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia  necessaria
idonea  abilitazione  professionale,  le  prestazioni  relative  alla
progettazione preliminare, definitiva ed  esecutiva,  alla  direzione
dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico  alle  attivita'  del
responsabile  del  procedimento  e  del  dirigente  competente   alla
formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai  sensi
della vigente normativa. 
  4. Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere  espletate  da
funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata
professionalita' in relazione all'intervento da attuare. 
  5. Per i lavori concernenti beni mobili  e  superfici  decorate  di
beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela  dei  beni
culturali, l'ufficio di  direzione  del  direttore  dei  lavori  deve
comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore  operativo,
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai  sensi
della  vigente  normativa,  in  possesso  di  specifiche   competenze
coerenti con l'intervento. 
  6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a  convenzioni
quadro  stipulate  con   le   compagnie   assicurative   interessate,
provvedono alle coperture  assicurative  richieste  dalla  legge  per
l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da
parte dei propri dipendenti. 
  7. Per i lavori indicati  all'articolo  198,  il  responsabile  del
procedimento valuta,  alla  luce  delle  complessita'  e  difficolta'
progettuali e  realizzative  dell'intervento,  l'entita'  dei  rischi
connessi alla progettazione e all'esecuzione e,  tenuto  conto  anche
dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo' determinare in
quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei  progettisti
e degli esecutori previsto dalla  normativa  vigente  in  materia  di
garanzie per le attivita' di esecuzione e  progettazione  di  lavori,
forniture e servizi.