Art. 203. 
                            Progettazione 
                     (art. 8, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2,
e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato
dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. 
  2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione
del progetto esecutivo, che, ove sia  stata  ritenuta  necessaria  in
relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione  appaltante,  e'  effettuata  dall'appaltatore  ed  e'
approvata entro i termini stabiliti  con  il  bando  di  gara  o  con
lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione  del  piano
di manutenzione. 
  3. Per i lavori concernenti beni mobili  e  superfici  decorate  di
beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni
di tutela di beni culturali, il  contratto  di  appalto  che  prevede
l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere   oltre   all'attivita'   di   esecuzione,   quella    di
progettazione successiva al livello previsto a base  dell'affidamento
laddove cio' venga  richiesto  da  particolari  complessita',  avendo
riguardo alle risultanze delle indagini svolte. 
  4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento  dei
livelli di progettazione richiesti e valida il progetto  da  porre  a
base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei  commi
da 1, 2 e 3.