Art. 204 
    Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione 
                 (articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1.  L'affidamento  con  procedura  negoziata  dei  lavori  di   cui
all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57,
e dall'articolo 122, comma  7,  e'  ammesso  per  lavori  di  importo
complessivo non superiore a cinquecentomila euro,  nel  rispetto  dei
principi   di   non   discriminazione,   parita'   di    trattamento,
proporzionalita', e  trasparenza,  previa  gara  informale  cui  sono
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono  in  tale  numero
soggetti   qualificati.   La   lettera   di   invito   e'   trasmessa
all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul proprio sito  informatico
di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per  la
presentazione delle offerte, l'elenco  degli  operatori  invitati  e'
trasmesso all'Osservatorio. 
  2. I contratti di appalto dei  lavori  indicati  all'articolo  198,
possono essere stipulati a misura, in relazione alle  caratteristiche
dell'intervento oggetto dell'appalto. 
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  individuate  le
metodologie di  valutazione  delle  offerte  e  di  attribuzione  dei
punteggi nelle ipotesi di affidamento di  lavori  su  beni  mobili  o
superfici  decorate  di  beni  architettonici  secondo  il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in  economia
e' consentito, oltre che nei casi  previsti  dall'articolo  125,  per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
ovvero  nei  casi  di  somma  urgenza  nei  quali  ogni  ritardo  sia
pregiudizievole alla pubblica incolumita' e alla tutela  del  bene  e
possono essere eseguiti: 
    a) in amministrazione diretta, fino all'importo  di  trecentomila
euro; 
    b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro. 
  5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i  lavori  di
importo inferiore a 1.500.000 euro. 
 
          Nota all'art. 204: 
              - Per l'art. 8 e per il decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, vedi le note all'art. 201.