Art. 205. 
                              Varianti 
                    (art. 10, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1. Per i lavori indicati all'articolo 198,  le  varianti  in  corso
d'opera  possono  essere  ammesse,  oltre  che  nei   casi   previsti
dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito  il
progettista, in quanto  giustificate  dalla  evoluzione  dei  criteri
della disciplina del restauro. 
  2. Non sono considerati varianti in corso  d'opera  gli  interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre  i  pericoli  di  danneggiamento  o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera nel suo insieme  e  che  non  comportino  una  variazione  in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del  valore  di
ogni singola categoria di  lavorazione,  senza  modificare  l'importo
complessivo contrattuale. 
  3. Per le medesime finalita' indicate al comma 2,  il  responsabile
del  procedimento,  puo',  altresi'  disporre  varianti  in   aumento
rispetto all'importo originario del contratto  entro  il  limite  del
dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 
  4.  Sono  ammesse,  nel  limite  del  venti  per  cento   in   piu'
dell'importo  contrattuale,  le  varianti  in  corso  d'opera  resesi
necessarie, posta la natura e la specificita' dei beni sui  quali  si
interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti  o  imprevedibili  nella  fase  progettuale,  nonche'  per
adeguare l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso  necessario
per la salvaguardia del bene e per il perseguimento  degli  obiettivi
dell'intervento. 
  5.  In  caso  di  proposta  di  varianti  in  corso   d'opera,   il
responsabile unico del procedimento puo' chiedere apposita  relazione
al collaudatore in corso d'opera.