Art. 158.
                     Sanzioni per i coordinatori

  1.  Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da
tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  3.000  a 12.000 euro per la
violazione dell'articolo 91, comma 1.
  2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000  euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a),
b),  c),  e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).