Art. 190 
                 Sezioni del collegio medico legale 
 
1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a  richiesta  del
presidente o di almeno  quattro  membri,  in  seduta  plenaria.  Ogni
sezione e' composta da un brigadiere generale o grado  corrispondente
medico oppure da un  colonnello  o  grado  corrispondente  medico  in
servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno  quattro
membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente
dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. 
2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre
la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle
sedute plenarie,  e  di  3  membri  effettivi,  oltre  il  rispettivo
presidente, nelle sedute di sezione. 
3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta' di chiamare a
visita diretta  gli  interessati  se  lo  ritengono  opportuno  e  si
esprimono in merito a: 
a) pareri e visite  dirette  chiesti  dalle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti; 
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e
ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni  XI  e  XII  del
capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento; 
c) pareri e visite  dirette  ordinate  per  qualsivoglia  motivo  dal
Ministero della difesa e anche  da  altri  Ministeri  che  non  hanno
un'organizzazione sanitaria propria.