Art. 190 Sezioni del collegio medico legale 1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. 2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione. 3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta' di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a: a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti; b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento; c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.