Art. 194 
              Commissione interforze di seconda istanza 
 
1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta: 
a) dal direttore della Direzione dell'Autorita'  sanitaria  di  Forza
armata ovvero da  un  suo  delegato  della  Direzione  dell'Autorita'
sanitaria di Forza armata, presidente; il delegato deve  essere  piu'
anziano  del  presidente  della  corrispondente  Commissione   medica
ospedaliera di prima istanza; 
b) da due ufficiali superiori medici, membri. 
2. La Commissione di seconda istanza esamina  i  ricorsi,  presentati
alla competente Direzione dell'Autorita' sanitaria di  Forza  armata,
nel termine di dieci giorni dalla  comunicazione  del  verbale  della
commissione medica di prima istanza. 
3. A richiesta  del  presidente  puo'  intervenire  ai  lavori  della
Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto
a voto,  un  ufficiale  superiore  o  un  funzionario  designato  dal
comandante  del   corpo   o   capo   dell'ufficio,   cui   appartiene
l'interessato.