Art. 205 
 
             Unita' navali di supporto logistico mobile 
 
1. Lo Stato maggiore della Marina militare puo' assegnare  agli  Alti
comandi   periferici,   nella   cui   area   di   giurisdizione    le
caratteristiche della segnaletica lo  richiedano,  navi  supporto  al
servizio fari adeguatamente attrezzate ed equipaggiate: 
a) per l'assolvimento dei compiti di posa e recupero dei segnalamenti
galleggianti; 
b) per le manutenzioni e interventi tecnici sui segnalamenti; 
c) per il trasporto dei materiali, mezzi e personale; 
d) per il rifornimento e per il controllo  diurno  e  notturno  della
segnaletica marittima. 
2. Le unita' di  cui  al  comma  1,  chiamate  moto  trasporto  fari,
dispongono di  una  officina  attrezzata  per  lavorazioni  varie;  i
faristi  nonche'  personale  civile  dell'Ispettorato,   dell'Ufficio
tecnico fari e delle zone fari e il personale militare  del  servizio
fari imbarcano su dette unita'  navali  ogni  qualvolta  le  esigenze
della missione lo richiedano. 
3. L'Alto comando periferico  dispone  dell'impiego  di  tali  unita'
secondo programmi di manutenzione e interventi di vario tipo proposti
dal comando della zona fari.