Art. 206 
 
                      Automezzi e imbarcazioni 
 
1. L'ufficio tecnico dei fari,  i  comandi  di  zona  fari  e  alcune
reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali  da  lavoro,
motofurgoni  e  imbarcazioni  previsti   da   apposite   tabelle   di
assegnazione stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare  su
proposta dell'Ispettorato. 
2. I comandi di zona fari possono disporre temporanee  ridislocazioni
dei mezzi nell'ambito della propria  area  di  giurisdizione,  previa
autorizzazione   dell'alto   comando   periferico   e    informandone
l'Ispettorato.