Art. 207 
 
                            Abilitazioni 
 
1. Il personale che impiega mezzi terrestri  e  navali  in  dotazione
deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e  autorizzazioni
alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona  fari  provvedono  a
interessare l'alto comando periferico e le autorita' marittime locali
competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.