Art. 212 
 
                     Materiali del servizio fari 
 
1. I materiali in uso nel servizio fari sono cosi' classificati: 
a)  «materiali  tecnici»  che  comprendono  le   apparecchiature,   i
dispositivi, le strumentazioni, i supporti e il materiale vario e  di
consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per  i  nautofoni,
per i radiofari e per i racons; 
b) materiali relativi ai mezzi navali e terrestri; 
c) materiali delle officine; 
d) manufatti in muratura. 
2. Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli  articoli
213 e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del  comma  1
sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce
alla gestione e alla manutenzione.