Art. 212 Materiali del servizio fari 1. I materiali in uso nel servizio fari sono cosi' classificati: a) «materiali tecnici» che comprendono le apparecchiature, i dispositivi, le strumentazioni, i supporti e il materiale vario e di consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i radiofari e per i racons; b) materiali relativi ai mezzi navali e terrestri; c) materiali delle officine; d) manufatti in muratura. 2. Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli articoli 213 e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.