Art. 213 Servizio delle manutenzioni 1. I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione cosi' articolato: a) manutenzioni di 1° livello od ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilita' del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza; b) manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici piu' complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della moto trasporto fari.; c) manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessita' sono affidati all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa privata specializzata con la quale e' stata stipulata apposita convenzione; l'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di «service».