Art. 213 
 
                     Servizio delle manutenzioni 
 
1. I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da
un servizio di manutenzione cosi' articolato: 
a) manutenzioni di 1°  livello  od  ordinarie:  sono  gli  interventi
periodici di responsabilita' del reggente effettuati con personale  e
mezzi della reggenza; 
b) manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici
piu' complessi che possono essere effettuati  dal  personale  tecnico
delle  zone  fari  con  l'ausilio  dell'officina  mista  di  zona   e
dell'officina della moto trasporto fari.; 
c) manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici
e  non,  i  quali  per  delicatezza  o  complessita'  sono   affidati
all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa  privata  specializzata
con la quale e' stata stipulata  apposita  convenzione;  l'intervento
assume in quest'ultimo caso la denominazione di «service».