Art. 215 Officine del servizio fari 1. Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico dei fari e delle sei zone fari, istituite con decreto del Ministro della difesa; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III. 2. Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e i materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.