Art. 215 
 
                     Officine del servizio fari 
 
1. Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico
dei fari e delle sei zone fari, istituite con  decreto  del  Ministro
della  difesa;  l'organizzazione  delle  lavorazioni  e  gli  aspetti
tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III. 
2. Gli ordini  di  lavoro  sono  emessi  dall'ufficiale  preposto  al
servizio delle lavorazioni; i  mezzi  di  lavoro  e  i  materiali  di
impiego e di consumo sono assunti  a  carico  del  consegnatario  per
debito di vigilanza all'uopo designato.