Art. 218 
 
                              Magazzini 
 
1. La gestione dei materiali e' regolata dal capo VIII del  titolo  I
del libro III. 
2. Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari  sono  istituiti,
con  decreti  del  Ministro  della  difesa,  magazzini   affidati   a
consegnatari  per  debito  di  custodia,  nominati  con  decreti  del
Ministro della difesa e tenuti alla resa del conto giudiziale;  detti
magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento  dei  materiali  ad
altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza. 
3. Presso l' Ufficio tecnico dei fari e le zone fari  sono  istituiti
magazzini affidati a consegnatari per debito  di  vigilanza  nominati
con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione e alla
distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al  funzionamento
delle officine dei vari servizi e al funzionamento e manutenzione dei
fari e dei segnalamenti marittimi. 
4. I movimenti dei materiali tra magazzini a contabilita'  giudiziale
- in particolare tra il magazzino dell' ufficio tecnico dei fari  che
funge da magazzino centrale e quelli  delle  sei  zone  fari  -  sono
disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro III e devono essere
autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato che autorizza anche  i
movimenti dei materiali  nell'ambito  dei  magazzini  dipendenti  dai
comandi di zona diversi. 
5. I comandanti di zona fari autorizzano  i  movimenti  di  materiali
nell'ambito dei magazzini dipendenti.