Art. 218 Magazzini 1. La gestione dei materiali e' regolata dal capo VIII del titolo I del libro III. 2. Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti, con decreti del Ministro della difesa, magazzini affidati a consegnatari per debito di custodia, nominati con decreti del Ministro della difesa e tenuti alla resa del conto giudiziale; detti magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento dei materiali ad altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza. 3. Presso l' Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza nominati con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione e alla distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al funzionamento delle officine dei vari servizi e al funzionamento e manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi. 4. I movimenti dei materiali tra magazzini a contabilita' giudiziale - in particolare tra il magazzino dell' ufficio tecnico dei fari che funge da magazzino centrale e quelli delle sei zone fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro III e devono essere autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato che autorizza anche i movimenti dei materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti dai comandi di zona diversi. 5. I comandanti di zona fari autorizzano i movimenti di materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti.