Art. 219 Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti 1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari. 2. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi. 3. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.