Art. 219 
 
      Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti 
 
1. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  provvede  alla
costruzione, modifica e manutenzione straordinaria  dei  manufatti  e
delle infrastrutture del servizio fari. 
2. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al
minuto mantenimento degli stessi. 
3. Il personale delle reggenze provvede alle  piccole  riparazioni  e
manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.