Art. 220 
 
Assegnazione dei fondi  per  l'ordinaria  manutenzione  e  il  minuto
        mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori 
 
1. Entro il mese di settembre di  ogni  anno  l'Ispettorato  presenta
allo   Stato   maggiore   della   Marina   militare   un   programma,
preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici e
i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria
manutenzione  da  eseguire  alle  infrastrutture  del  servizio  fari
specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorita' di
esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo  Stato  maggiore  della
Marina militare definisce i  lavori  che  possano  trovare  copertura
finanziaria a fronte delle disponibilita'  a  capitolo  e  assegna  i
relativi fondi agli alti  comandi  periferici  interessati  tenendone
informato l'Ispettorato. 
2. Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari  i
fondi necessari  per  minuto  mantenimento  secondo  la  ripartizione
valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali  e
sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla  stessa
zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione. 
3. Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste  dal
titolo IV del libro III.