Art. 170 
 
                        Subappalto e cottimo 
 
                   (art. 141, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  La  percentuale  di   lavori   della   categoria   prevalente
subappaltabile o  che  puo'  essere  affidata  a  cottimo,  da  parte
dell'esecutore, e'  stabilita  nella  misura  del  trenta  per  cento
dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del
contratto di appalto. 
    2. Il subappaltatore in  possesso  dei  requisiti  relativi  alle
categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi
requisiti, possono stipulare con il  subcontraente  il  contratto  di
posa in opera  di  componenti  e  apparecchiature  necessari  per  la
realizzazione  di  strutture,  impianti  e  opere  speciali  di   cui
all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p). 
    3. L'esecutore che intende avvalersi  del  subappalto  o  cottimo
deve  presentare  alla  stazione  appaltante  apposita  istanza   con
allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2  e  8,
del codice. Il termine  previsto  dall'articolo  118,  comma  8,  del
codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.  Per
tutti i subcontratti di cui al comma  2  stipulati  per  l'esecuzione
dell'appalto, l'esecutore e' tenuto a presentare preventivamente alla
stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo  118,  comma
11, ultimo periodo, del codice. 
    4.  L'affidamento  dei  lavori  da  parte  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 1, lettere b)  e  c),  del  codice  ai  propri
consorziati non costituisce  subappalto.  Si  applicano  comunque  le
disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, numero 4,  e  comma  5
del codice. 
    5. Ai fini del presente articolo, le attivita' ovunque  espletate
ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice, sono  quelle  poste
in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto. 
    6. Il  cottimo  di  cui  all'articolo  118  del  codice  consiste
nell'affidamento  della  sola  lavorazione  relativa  alla  categoria
subappaltabile    ad    impresa    subappaltatrice    in     possesso
dell'attestazione  dei  requisiti  di  qualificazione  necessari   in
relazione all'importo totale dei lavori affidati  e  non  all'importo
del  contratto,  che  puo'  risultare  inferiore  per  effetto  della
eventuale fornitura diretta, in  tutto  o  in  parte,  di  materiali,
apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore. 
    7.  In  caso  di  mancato  rispetto   da   parte   dell'esecutore
dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3,  del  codice,  qualora
l'esecutore motivi il mancato pagamento con  la  contestazione  della
regolarita' dei lavori  eseguiti  dal  subappaltatore  e  sempre  che
quanto contestato dall'esecutore  sia  accertato  dal  direttore  dei
lavori,  la  stazione  appaltante  sospende  i  pagamenti  in  favore
dell'esecutore   limitatamente   alla   quota   corrispondente   alla
prestazione oggetto  di  contestazione  nella  misura  accertata  dal
direttore dei lavori. 
 
              Note all'art. 170 
              - Il testo dell'art. 118, commi 2, 3, 5, 8  e  11,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “2. La stazione appaltante e' tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 
              1)  che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
              2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  almeno  venti
          giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
          delle relative prestazioni; 
              3)  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'articolo 38; 
              4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti
          dall'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
              4. (omissis) 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. - 7. (omissis) 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9. -10. (omissis) 
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto  attivita'
          ovunque espletate che richiedono l'impiego  di  manodopera,
          quali le forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati.” 
              - Il testo dell'art. 34, comma  1,  lett.  b)  c),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) - 1. Sono ammessi  a  partecipare  alle
          procedure di affidamento dei contratti pubblici i  seguenti
          soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
              a) (omissis) 
              b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione  e
          lavoro costituiti a norma della legge 25  giugno  1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i consorzi stabili, costituiti  anche  in  forma  di
          societa' consortili ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del
          codice  civile,   tra   imprenditori   individuali,   anche
          artigiani, societa' commerciali,  societa'  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  secondo  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 36;”