Art. 100 
 
Obbligo  di   acquisizione   della   documentazione   antimafia   nel
  quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143
  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
  1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive  modificazioni,  deve
acquisire,   nei   cinque   anni   successivi   allo    scioglimento,
l'informazione   antimafia   precedentemente    alla    stipulazione,
all'approvazione  o  all'autorizzazione  di  qualsiasi  contratto   o
subcontratto,  ovvero  precedentemente  al  rilascio   di   qualsiasi
concessione o erogazione indicati nell'articolo 67  indipendentemente
dal valore economico degli stessi. 
 
          Note all'art. 100: 
              - Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267 si vedano le note all'art. 82.