Art. 101 
 
 
        Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante 
 
  1. L'ente  locale,  i  cui  organi  sono  stati  sciolti  ai  sensi
dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e
successive  modificazioni,  puo'  deliberare  di  avvalersi,  per  un
periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
commissario  nominato,  della  stazione  unica  appaltante   per   lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
medesimo ente locale. 
  2.  Gli  organi  eletti  in  seguito  allo  scioglimento   di   cui
all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni, possono deliberare  di  avvalersi,  per  un
periodo determinato, comunque non superiore  alla  durata  in  carica
degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per  lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
medesimo ente locale. 
 
          Note all'art. 101: 
              - Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267 si vedano le note all'art. 82.