Art. 119. Per i ricorsi contro la classificazione di anzianita' disposta a' termini del precedente articolo 118 valgono le norme di cui all'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693. Il termine per la presentazione del ricorso e' ridotto pero' a trenta giorni.