Art. 119. 
 
 
  Per i ricorsi contro la classificazione di anzianita'  disposta  a'
termini del precedente articolo 118 valgono le norme di cui  all'art.
1, ultimo comma, del  testo  unico  delle  leggi  sullo  stato  degli
impiegati civili, approvato con Regio decreto 22  novembre  1908,  n.
693. 
 
  Il termine per la presentazione del  ricorso  e'  ridotto  pero'  a
trenta giorni.