Art. 121. 
 
 
  Per il primo collocamento del  personale  dei  servizi  postali  ed
elettrici nel ruolo del gruppo B si osservano le seguenti norme: 
 
    a) i posti  del  grado  settimo  sono  conferiti,  in  seguito  a
concorso per titoli di studio, di carriera e  di  servizio,  fra  gli
attuali primi segretari e segretari, nonche' fra  i  capi  d'ufficio,
che abbiano conseguito il grado per esame di merito,  i  quali  tutti
siano muniti del diploma di licenza di cui all'art. 16, lett. b), del
presente decreto; 
 
    b) i posti del grado ottavo sono conferiti, in seguito a concorso
per titoli di studio, di carriera e di servizio tra gli attuali primi
segretari e segretari, capi di ufficio e  primi  ufficiali,  i  quali
tutti siano provvisti del diploma di licenza suindicato; 
 
    c) i posti del  grado  nono  sono  conferiti  anzitutto,  secondo
l'ordine di anzianita', agli attuali capi  d'ufficio,  provvisti  del
detto diploma di licenza, che non ottengano  collocamento  nei  gradi
superiori ed ai capi d'ufficio che abbiano conseguito tale  grado  in
seguito ad esame. Detto  personale  sara'  collocato  allo  stipendio
spettante in base all'anzianita' ad esso attribuita nel grado di capo
di  ufficio.  I  posti  rimanenti  sono  conferiti  secondo  l'ordine
risultante  da  apposita  graduatoria  di  merito  da  formarsi   dal
consiglio  di  amministrazione,  agli  attuali  primi  ufficiali   ed
ufficiali assunti in servizio in base al titolo di  studio  predetto,
nonche' a quelli che provengano da concorso  per  esame  a  posti  di
alunno od ufficiale postale-telegrafico o  di  applicato  telefonico,
anteriore al 1° maggio 1919, purche' essi pure posseggano  lo  stesso
titolo di studio; 
 
    d) i posti dei gradi decimo e undecimo sono conferiti  anzitutto,
secondo l'ordine  di  anzianita',  ai  primi  ufficiali  e  ufficiali
predetti che non ottengano il collocamento nel grado  nono  e,  indi,
mediante  concorso  per  titoli,  agli  attuali  primi  ufficiali   e
ufficiali che posseggano il titolo di studio  suindicato  ovvero  che
provengano da concorso per esame a posto di  alunno  o  di  ufficiale
postale telegrafico o di applicato telefonico. 
 
  L'attribuzione degli stipendi al personale collocato nei  gradi  di
cui alla lettera d) avviene con le norme stabilite  alla  lettera  b)
del successivo articolo 122. 
 
  Nei concorsi di cui al presente articolo sara' valutato il servizio
prestato  in  funzioni  corrispondenti  a  quelle  disimpegnate   dal
personale appartenente  al  gruppo  B,  tenuto  conto  del  grado  da
conferire. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.