Art. 121. Per il primo collocamento del personale dei servizi postali ed elettrici nel ruolo del gruppo B si osservano le seguenti norme: a) i posti del grado settimo sono conferiti, in seguito a concorso per titoli di studio, di carriera e di servizio, fra gli attuali primi segretari e segretari, nonche' fra i capi d'ufficio, che abbiano conseguito il grado per esame di merito, i quali tutti siano muniti del diploma di licenza di cui all'art. 16, lett. b), del presente decreto; b) i posti del grado ottavo sono conferiti, in seguito a concorso per titoli di studio, di carriera e di servizio tra gli attuali primi segretari e segretari, capi di ufficio e primi ufficiali, i quali tutti siano provvisti del diploma di licenza suindicato; c) i posti del grado nono sono conferiti anzitutto, secondo l'ordine di anzianita', agli attuali capi d'ufficio, provvisti del detto diploma di licenza, che non ottengano collocamento nei gradi superiori ed ai capi d'ufficio che abbiano conseguito tale grado in seguito ad esame. Detto personale sara' collocato allo stipendio spettante in base all'anzianita' ad esso attribuita nel grado di capo di ufficio. I posti rimanenti sono conferiti secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, agli attuali primi ufficiali ed ufficiali assunti in servizio in base al titolo di studio predetto, nonche' a quelli che provengano da concorso per esame a posti di alunno od ufficiale postale-telegrafico o di applicato telefonico, anteriore al 1° maggio 1919, purche' essi pure posseggano lo stesso titolo di studio; d) i posti dei gradi decimo e undecimo sono conferiti anzitutto, secondo l'ordine di anzianita', ai primi ufficiali e ufficiali predetti che non ottengano il collocamento nel grado nono e, indi, mediante concorso per titoli, agli attuali primi ufficiali e ufficiali che posseggano il titolo di studio suindicato ovvero che provengano da concorso per esame a posto di alunno o di ufficiale postale telegrafico o di applicato telefonico. L'attribuzione degli stipendi al personale collocato nei gradi di cui alla lettera d) avviene con le norme stabilite alla lettera b) del successivo articolo 122. Nei concorsi di cui al presente articolo sara' valutato il servizio prestato in funzioni corrispondenti a quelle disimpegnate dal personale appartenente al gruppo B, tenuto conto del grado da conferire. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.