Art. 128. 
 
 
  Il personale telefonico compreso nel  quadro  separato  di  cui  al
secondo comma del precedente articolo  118,  concorre,  col  restante
personale del ruolo  rispettivo,  alle  promozioni  di  grado  ed  ai
passaggi di ruolo. 
 
  A  tal  fine  il  consiglio   di   amministrazione   procede   alla
ripartizione proporzionale dei posti da assegnare  in  ciascun  grado
tra il personale telefonico ed il restante personale, tenuto conto di
quelli rispettivamente gia' occupati nei gradi da conferire.