Art. 129. 
 
 
  Dopo l'attuazione della norma di cui alla lettera e) del precedente
art. 120, ed entro i primi sei  anni  dalla  entrata  in  vigore  del
presente decreto, un terzo dei posti che si rendano vacanti nel grado
nono del personale appartenente al gruppo A, e' conferito, secondo le
norme di cui all'art. 8 del decreto  stesso,  agli  attuali  capi  di
ufficio, nonche' agli attuali primi ufficiali che siano  in  possesso
della licenza di scuola media superiore o di  titolo  equipollente  e
che contino un'anzianita' di servizio non  inferiore  ai  venti  anni
alla data del decreto che bandisce il concorso. 
 
  La parte  dei  posti  predetti  che  eventualmente  non  risultasse
assegnata, e' portata in aumento a quella da conferirsi ai funzionari
del grado decimo appartenenti al gruppo A.