Art. 99. 
 
  All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di  altri  lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi  tecnici,
compete, oltre al diritto  esclusivo  di  riproduzione  dei  piani  e
disegni dei progetti medesimi, il  diritto  ad  un  equo  compenso  a
carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di  lucro
senza il suo consenso. 
 
  Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire  sopra
il piano o disegno  una  dichiarazione  di  riserva  ed  eseguire  il
deposito del piano  o  disegno  presso  il  Ministero  della  cultura
popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento. 
 
  Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura  venti  anni
dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.