Art. 30. 
 
  Nei  casi  in  cui,  per  le  esigenze  tecniche   di   particolari
lavorazioni   o   procedimenti,   non   sia   possibile    illuminare
adeguatamente gli ambienti,  i  luoghi  ed  i  posti  indicati  negli
articoli 28 e 29, si  devono  adottare  adeguate  misure  dirette  ad
eliminare i rischi derivanti dalla  mancanza  o  dalla  insufficienza
della illuminazione.