Art. 148.
                     (Commissione di disciplina)

  All'inizio di ogni biennio e' costituita, con decreto del ministro,
una   Commissione   di  disciplina  presso  ciascun  Ministero,  Alto
Commissariato od altra amministrazione centrale.
  La  Commissione  e'  presieduta  da  un  direttore  generale  ed e'
composta  da  due  impiegati con qualifica di ispettore generale. Non
possono  essere  nominati membri della Commissione impiegati che sono
tra loro parenti od affini di primo o secondo grado.
  Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'art. 146 il presidente
ed  i  membri  della  Commissione di disciplina sono nominati tra gli
impiegati  delle  carriere  direttive  di  qualifica  non inferiore a
direttore    di   divisione,   comunque   in   servizio   presso   le
amministrazioni stesse.
  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un impiegato della
carriera  direttiva  con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
sezione.
  Per  la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti
i componenti.
  Per  ciascuno  dei due membri della Commissione e per il segretario
e'  nominato  un  supplente con qualifica corrispondente a quella del
titolare.  In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente,
ne  fa  le  veci  il  membro  piu'  anziano il quale e', a sua volta,
sostituito da uno dei membri supplenti.
  Qualora, durante il biennio il presidente o taluno dei membri della
Commissione  od  il  segretario  venga  a  cessare  dall'incarico  si
provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del
biennio, con le modalita' previste nel presente articolo.
  Nessuno  puo'  far parte della Commissione per piu' di quattro anni
consecutivi, salvo che la sostituzione non sia possibile.