Art. 149.
               (Ricusazione del giudice disciplinare)

  Il componente della Commissione di disciplina puo' essere ricusato:
    a) se ha interesse personale nel procedimento se l'impiegato
giudicabile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
    b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto
del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
    c)  se  vi  e'  un'inimicizia  grave  tra  lui od alcuno dei suoi
prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
    d)  se  alcuno  dei  prossimi  congiunti di lui o della moglie e'
offeso dall'infrazione disciplinare o ne e' lo autore;
    e)  se  e'  parente  od  affine  di  primo  o  secondo  grado del
funzionario istruttore o del consulente tecnico.
  La   ricusazione  e'  proposta  con  dichiarazione  notificata  dal
giudicabile,   comunicata   al  presidente  della  Commissione  prima
dell'adunanza,  od  inserita  nel  verbale  della  seduta  in  cui il
giudicabile sia personalmente comparso.
  Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente
sentito  il  ricusato.  Se  sia  stato  ricusato il presidente questi
trasmette al ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni
e decide definitivamente il ministro stesso.
  Il  provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere
impugnato   soltanto   insieme  col  provvedimento  che  infligge  la
punizione.
  Il  presidente  ed il membro della Commissione ricusabili a termine
del  primo  comma  hanno  il dovere di astenersi anche quando non sia
stata proposta l'istanza di ricusazione.
  I  vizi  della composizione della Commissione di disciplina possono
essere  denunciati  con il ricorso contro il provvedimento definitivo
che  infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li
abbia rilevati in precedenza.