Art. 61. 
 
  Quando  si  intenda  effettuare  una  perforazione  meccanica   per
sostanze minerali solide  a  profondita'  superiore  a  200  m.  deve
esserne fatta preventiva denunzia al Distretto minerario. 
  La  denuncia  e'  accompagnata  da  un  piano  topografico   e   da
un'esposizione del programma della perforazione.