Art. 86.

  I  cappellani  militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro
anni  di effettivo servizio, riportando la qualifica di ottimo almeno
nell'ultimo  quinquennio,  sono  ammessi allo scrutinio di promozione
per merito comparativo al grado di primo cappellano militare capo.
  Alla  designazione  dei  promovibili  si  procede  a giudizio della
Commissione  di  avanzamento,  scegliendo i maggiormente meritevoli e
stabilendone  l'ordine  di  merito  in numero corrispondente a quello
delle  vacanze  esistenti alla data dello scrutinio nell'organico dei
primi cappellani militari capi.
  Qualora  rimanessero  posti  disponibili  dopo  aver  effettuato le
designazioni  di  cui al comma precedente, potranno essere scrutinati
per la promozione anche cappellani militari capi che abbiano ottenuto
una  e  non piu' di una qualifica non inferiore a quella di buono nei
primi due anni del suddetto quinquennio.