Art. 87. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento, determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualita' ecclesiastiche, ai servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.