Art. 87.

  Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione
d'avanzamento,   determina   preliminarmente,  mediante  coefficienti
numerici,  i  criteri  di  valutazione  dei titoli, con riguardo alle
qualita'   ecclesiastiche,   ai  servizio  prestato,  agli  eventuali
particolari   incarichi   svolti,   alla   cultura   e  ai  requisiti
intellettuali  e  di  preparazione professionale, alle benemerenze di
guerra.