Art. 210.
                    (Spese ed entrate del Fondo)

  Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
    a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
    b)  dalle  indennita'  una  tantum  da corrispondersi in luogo di
pensione e dai trattamenti similari;
    c)  dai  contributi  per  l'assistenza  sanitaria  a  favore  dei
pensionati,  da  corrispondersi  all'Ente  nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali.
  Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
    a)  dalle  ritenute  ordinarie  e  straordinarie  a  carico degli
iscritti, previste dal successivo art. 211;
    b)  da  un  contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato,  da  stanziare  nelle spese correnti del bilancio della stessa
azienda,  in  ragione  di  cinque  volte  e  mezzo  l'ammontare delle
ritenute ordinarie e straordinarie a carico negli iscritti;
    c)  dalle  quote  di  trattamento  liquidate  a  favore del Fondo
pensioni  dalla  gestione  marittimi  della  Cassa  nazionale  per la
previdenza  marinara  in  applicazione della legge 27 luglio 1967, n.
658;
    d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e
da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
  Lo  Stato  partecipa  alla copertura delle spese del Fondo pensioni
indicate  nel  primo comma del presente articolo con un contributo da
stabilirsi,  per  ogni  esercizio  finanziario,  in  misura pari alla
differenza  tra  le  stesse  spese  e  le  entrate  del  Fondo.  Tale
contributo  e'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione
dell'entrata  dell'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato, in
apposito  capitolo  della  gestione  del  Fondo  pensioni; esso viene
corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.