Art. 211. (Ritenute a carico degli iscritti) Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute: a) ordinaria del 6 per cento sull'80 per cento: 1) dello stipendio lordo comprensivo della tredicesima mensilita'; 2) degli assegni utili a pensione; 3) delle competenze accessorie corrisposte ai dirigenti dei depositi del personale viaggiante e dei depositi locomotive, ai controllori viaggianti ed al personale dei treni, di macchina e navigante, commisurate per l'effetto al decimo dello stipendio. In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero. b) straordinaria: 1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo; 2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.