Art. 211.
                 (Ritenute a carico degli iscritti)

  Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

    a) ordinaria del 6 per cento sull'80 per cento:
      1)   dello   stipendio   lordo  comprensivo  della  tredicesima
mensilita';
      2) degli assegni utili a pensione;
      3)  delle  competenze  accessorie  corrisposte ai dirigenti dei
depositi  del  personale  viaggiante  e  dei  depositi locomotive, ai
controllori  viaggianti  ed  al  personale  dei  treni, di macchina e
navigante, commisurate per l'effetto al decimo dello stipendio.
  In  caso  di  riduzione  dello  stipendio, la ritenuta ordinaria va
commisurata allo stipendio intero.
    b) straordinaria:
      1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato
all'atto  dell'assunzione,  pagabile  in  una  sola  volta  ovvero in
ventiquattro   rate   mensili   consecutive  senza  interessi.  Fatta
eccezione  per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della
legge  7  ottobre  1969,  n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli
altri  dipendenti  che  hanno  compiuto  trenta  anni  di eta', viene
aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
      2)  del  quindicesimo  di  ogni  aumento di stipendio o assegno
utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il
godimento.  In  detto  mese  la ritenuta ordinaria continua ad essere
commisurata alla precedente retribuzione.