Art. 61. Commesso Il personale con qualifica di "commesso" disimpegna mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione, allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale o oggetti vari di ufficio; provvede al prelievo ed all'inoltro della corrispondenza; e' preposto alla apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti; regola il servizio, anche telefonico e di anticamera, nonche' l'accesso al pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegna mansioni di manovra elementare di macchine ed apparecchiature. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addi' 7 settembre 1984 PERTINI CRAXI - DEGAN Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 15