Art. 61.
                              Commesso

  Il  personale  con  qualifica di "commesso" disimpegna mansioni che
non  richiedono  una particolare preparazione tecnico-pratica; esegue
commissioni  e  provvede  alla  distribuzione,  allo smistamento e al
trasporto  di  fascicoli,  documenti,  materiale  o  oggetti  vari di
ufficio; provvede al prelievo ed all'inoltro della corrispondenza; e'
preposto alla apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari
stabiliti;  regola  il  servizio,  anche  telefonico e di anticamera,
nonche'  l'accesso  al  pubblico  negli  uffici;  cura  l'ordine e la
conservazione dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegna
mansioni di manovra elementare di macchine ed apparecchiature.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Selva di Val Gardena, addi' 7 settembre 1984

                               PERTINI

                                                        CRAXI - DEGAN

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1984
  Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 15