Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei
veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate
nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali
caratteristiche il Ministro dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione
a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del
codice, i decreti riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese
quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle
caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le
modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti.
I medesimi decreti stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni
tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in
cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta
l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla
protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice
sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle
emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti
veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3
marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri dei trasporti e della sanita'.
3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri,
quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della
circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori
caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle
elencate nei commi precedenti.
Nota all'art. 227:
- Il testo dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59
(Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
"Art. 10. - Le funzioni gia' attribuite allo Stato, in
materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo
quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), e
10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 che vengono esercitate di concerto con il
Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7)
dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con
il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".