Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) 
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
                              rimorchi) 
  1.  Le  caratteristiche  generali  costruttive  e  funzionali   dei
veicoli,   soggette   ad   accertamento,   sono    quelle    indicate
nell'appendice  V   al   presente   titolo.   Nell'ambito   di   tali
caratteristiche  il  Ministro  dei  trasporti,  con  propri  decreti,
stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in  relazione
a ciascuna categoria di veicoli. 
  2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma  3,  del
codice, i decreti  riguardanti  le  prescrizioni  tecniche,  comprese
quelle  eventualmente  dettate  in  via  sperimentale  relative  alle
caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano  anche  le
modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi  accertamenti.
I medesimi decreti stabiliscono, altresi', le eventuali  prescrizioni
tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel  caso  in
cui,  in  luogo   dell'omologazione   del   tipo,   venga   richiesta
l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche  relative
alle  caratteristiche  costruttive  e   funzionali   attinenti   alla
protezione ambientale di cui alla lettera E  della  citata  appendice
sono stabilite sulla base dei limiti massimi  d'accettabilita'  delle
emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti
veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo  10  della  legge  3
marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente  di  concerto
con i Ministri dei trasporti e della sanita'. 
  3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con gli  altri  Ministri,
quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della
circolazione  o  di  protezione  dell'ambiente,  stabilire  ulteriori
caratteristiche  costruttive  e  funzionali  in  aggiunta  a   quelle
elencate nei commi precedenti. 
 
          Nota all'art. 227:
             -  Il testo dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59
          (Disposizioni transitorie ed urgenti per  il  funzionamento
          del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
             "Art.  10.  - Le funzioni gia' attribuite allo Stato, in
          materia di  inquinamento  atmosferico  ed  acustico,  salvo
          quelle  previste  dall'art.   102, numeri 1), 3), 4), 5), e
          10) del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
          1977,  n.  616  che  vengono  esercitate di concerto con il
          Ministro della sanita'; nonche' quelle previste  al  n.  7)
          dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con
          il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".