Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.)
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
e loro rimorchi)
1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del
codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano,
alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie.
In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle
prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione
economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei
veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro
trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei
trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui
all'articolo 232 del codice.