Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.)
(Contachilometri)
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve essere
sigillato in ognuno dei punti di discontinuita' del sistema di
collegamento dell'apparecchio alla presa di forza, in modo che non
sia possibile alterare il dispositivo di misura, senza la rottura di
almeno uno dei sigilli.
2. I sigilli debbono essere apposti dalle officine e dai montatori
abilitati a tali operazioni dall'Ufficio Centrale Metrico.