Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.)
(Segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi
dell'articolo 72, comma 3, lettera d), del codice, devono essere
dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti devono
esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle
seguenti situazioni di difficolta' e di emergenza:
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle
caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231
nonche' nell'appendice VI al presente titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola
retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:
Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)
Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa deve essere
utilizzato nel caso di malore del conducente; il segnale riportante
il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo;
il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di
mancanza di combustibile.
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo
realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso
trasparente o nero.
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di
retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da
garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la
individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 100
metri, da parte di un osservatore avente acuita' visiva discreta e
cioe' 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e cio' sia
nelle ore diurne che notturne.
6. Il dispositivo di segnalamento puo' essere realizzato anche con
diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a
segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I
caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce
propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E' ammesso che
le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del
segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In
tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su
fondo nero.
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far
comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti
diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO.
8. Le dimensioni e la luminosita' dei caratteri devono essere tali
da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la
leggibilita' alla distanza di almeno 100 metri, da parte di un
osservatore avente una acuita' visiva discreta, ossia 8/10 almeno in
un occhio e senza correzione di lenti, e cio' sia in ore diurne che
notturne.
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
10. La conformita' del dispositivo alle prescrizioni tecniche e'
attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di
fabbrica.
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del
decreto ministeriale 10 dicembre 1988.
12. L'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile
plurifunzionale e' a carico dell'utente.
Nota all'art. 230:
- Il D. M. 10 dicembre 1988 disciplina il segnalamento
mobile plurifunzionale di soccorso per autoveicoli.