Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.) 
            (Segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 
  1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai  sensi
dell'articolo 72, comma 3, lettera  d),  del  codice,  devono  essere
dotati gli autoveicoli in circolazione  e  che  i  conducenti  devono
esporre nei casi di fermata  dell'autoveicolo  dovuta  ad  una  delle
seguenti situazioni di difficolta' e di emergenza: 
    a) malore del conducente; 
    b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai  dispositivi  di
segnalazione visiva e di illuminazione; 
    c)  mancanza  di  combustibile,   deve   essere   conforme   alle
caratteristiche indicate nel  presente  articolo,  nell'articolo  231
nonche' nell'appendice VI al presente titolo. 
  2. Sulle facce esterne del dispositivo,  realizzato  con  pellicola
retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture: 
   Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a) 
   Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli: 
     a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b); 
     b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c); 
     c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d). 
  3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa deve  essere
utilizzato nel caso di malore del conducente; il  segnale  riportante
il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del  veicolo;
il segnale riportante il simbolo  di  un  distributore,  in  caso  di
mancanza di combustibile. 
  4. Lo sfondo del segnale deve essere  di  colore  bianco  o  giallo
realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore  rosso
trasparente o nero. 
  5.  Le  dimensioni   dei   simboli,   e   le   caratteristiche   di
retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere  tali  da
garantire,  senza   determinare   fenomeni   di   abbagliamento,   la
individuazione ed il  riconoscimento  alla  distanza  di  almeno  100
metri, da parte di un osservatore avente acuita'  visiva  discreta  e
cioe' 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e cio' sia
nelle ore diurne che notturne. 
  6. Il dispositivo di segnalamento puo' essere realizzato anche  con
diciture luminose di  colore  rosso  su  fondo  nero  e  visibili,  a
segnalamento montato, solo dalla  parte  posteriore  del  veicolo.  I
caratteri  possono  essere  costituiti  da  elementi  emittenti  luce
propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E'  ammesso  che
le  diciture  siano  ripetute  anche  nella   parte   anteriore   del
segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo.  In
tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco  o  giallo  su
fondo nero. 
  7. Il dispositivo di segnalamento  di  cui  al  comma  6  deve  far
comparire  su  apposito  schermo  una  ed  una  sola  delle  seguenti
diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO. 
  8. Le dimensioni e la luminosita' dei caratteri devono essere  tali
da  garantire,  senza  determinare  fenomeni  di   abbagliamento   la
leggibilita' alla distanza di  almeno  100  metri,  da  parte  di  un
osservatore avente una acuita' visiva discreta, ossia 8/10 almeno  in
un occhio e senza correzione di lenti, e cio' sia in ore  diurne  che
notturne. 
  9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal  Ministero  dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
  10. La conformita' del dispositivo alle  prescrizioni  tecniche  e'
attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio  di
fabbrica. 
  11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in  attuazione  del
decreto ministeriale 10 dicembre 1988. 
  12.  L'onere   di   dotare   l'autoveicolo   del   segnale   mobile
plurifunzionale e' a carico dell'utente. 
 
          Nota all'art. 230:
             -  Il  D. M. 10 dicembre 1988 disciplina il segnalamento
          mobile plurifunzionale di soccorso per autoveicoli.