Art. 139. 
Scuole elementari annesse ai Convitti  nazionali  e  agli  educandati
                              femminili 
 
  1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei  convitti  nazionali
l'istruzione  obbligatoria  e'  impartita  all'interno  dei   singoli
istituti. 
  2.  Le  scuole  elementari  annesse  ai  convitti  nazionali   sono
istituite e funzionano nelle forme stabilite  dalle  disposizioni  in
vigore per le altre scuole elementari statali. 
  3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole  elementari  dei
convitti nazionali sono conferite con le modalita'  previste  per  le
corrispondenti scuole statali. 
  4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti
alle classi esistenti e provvedere  a  quanto  occorre  per  il  loro
funzionamento. 
  5.  Alle  scuole  annesse  possono  essere  iscritti  anche  alunni
esterni. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.