Art. 107.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di
ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare
situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento
degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi
boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della
lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella
Conferenza unificata.
Note all'art. 107:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda nota all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile):
"Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).
- 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli
eventi si distiguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria:
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria:
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensita' ed estensione. debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari".
"Art. 8 (Consiglio nazionale della protezione civile). -
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in
attuazione degli indirizzi generali della politica di
protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri,
determina i criteri di massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle
calamita':
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e
coordinare gli interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio
nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di
protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. sono emanate le norme per la composizione
ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri. ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2
del presente articolo dovra' in ogni caso prevedere che del
Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello
Stato interessate o loro delegati:
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle
comunita' montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle
associazioni di volontariato".