Art. 108.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e
agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori
danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato.
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le
comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base
degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali
di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.
Nota all'art. 108:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992 si
veda in nota all'art. 107.
- La legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 1992, n. 51.
- Per gli estremi della legge 8 giugno 1990, n. 142 si
veda in nota all'art. 3.