Art. 108.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Tutte le  funzioni  amministrative  non espressamente  indicate
nelle disposizioni  dell'articolo 107  sono conferite alle  regioni e
agli enti locali e tra queste, in particolare:
  a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
  1) alla  predisposizione dei programmi di  previsione e prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
  2)  all'attuazione   di  interventi   urgenti  in  caso   di  crisi
determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di  eventi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3) agli indirizzi  per la predisposizione dei  piani provinciali di
emergenza in caso  di eventi calamitosi di cui  all'articolo 2, comma
1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
  4)  all'attuazione  degli  interventi  necessari  per  favorire  il
ritorno alle normali condizioni di  vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
  5)  allo spegnimento  degli  incendi boschivi,  fatto salvo  quanto
stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
  6)  alla dichiarazione  dell'esistenza di  eccezionale calamita'  o
avversita' atmosferica,  ivi compresa l'individuazione  dei territori
danneggiati e delle  provvidenze di cui alla legge  14 febbraio 1992,
n. 185;
  7)   agli  interventi   per  l'organizzazione   e  l'utilizzo   del
volontariato.
  b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
  1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale,  delle  attivita'  di
previsione e  degli interventi  di prevenzione dei  rischi, stabilite
dai  programmi  e  piani   regionali,  con  l'adozione  dei  connessi
provvedimenti amministrativi;
  2) alla  predisposizione dei  piani provinciali di  emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
  3) alla  vigilanza sulla  predisposizione da parte  delle strutture
provinciali  di  protezione civile,  dei  servizi  urgenti, anche  di
natura  tecnica, da  attivare in  caso  di eventi  calamitosi di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b)  della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
  1)  all'attuazione,   in  ambito   comunale,  delle   attivita'  di
previsione e  degli interventi  di prevenzione dei  rischi, stabilite
dai programmi e piani regionali;
  2) all'adozione di tutti  i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla  preparazione all'emergenza,  necessari  ad  assicurare i  primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3)  alla predisposizione  dei piani  comunali e/o  intercomunali di
emergenza, anche  nelle forme associative e  di cooperazione previste
dalla legge 8  giugno 1990, n. 142, e, in  ambito montano, tramite le
comunita'  montane, e  alla cura  della loro  attuazione, sulla  base
degli indirizzi regionali;
  4)  all'attivazione dei  primi  soccorsi alla  popolazione e  degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
  5) alla vigilanza sull'attuazione,  da parte delle strutture locali
di protezione civile, dei servizi urgenti;
  6)  all'utilizzo del  volontariato di  protezione civile  a livello
comunale e/o  intercomunale, sulla  base degli indirizzi  nazionali e
regionali.
 
          Nota all'art. 108:
            - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992 si
          veda in nota all'art. 107.
            -  La  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, recante "Nuova
          disciplina  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale"   e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 2 marzo 1992, n. 51.
            - Per gli estremi della legge 8 giugno 1990,  n.  142  si
          veda in nota all'art. 3.