Art. 109.
Riordino di strutture
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi,
in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle
seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 109:
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 si
veda nota all'art. 9. Si riporta il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenri
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e (operativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionli in determinati settori, anche
in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti:
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze);
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finaniaria,
nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti' di cui agli articoli 3 e
seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati
dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso
riducendone il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali,
sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di
esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con
eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le
strutture di primo livello, anche mediante istituzione di
dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o
di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione
di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri
di omogeneita di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali:
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che se organizzati a livello sovraregionale,
ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita, considerate
unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora
esigenze organizzative o il rispetto di standard
dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
ammistrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita di
ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche versamento di debiti o di riscossione di crediti a
favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento
tra gestione finanziaria ed azione amministrativa,
organizzando le strutture per funzioni omogenee e per
centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte
delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e
disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita
di impedire agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e
il superamento della frammentazione delle procedure, anche
attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione.
sia fra le diverse amministrazioni: razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni
di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
supporto ed operino in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi
nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui l'art. 1 della presente legge, nonche'
di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla
riqualificazione professionale per il personale di tutte le
qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non
affidate alla responsabilita' di Ministri, il Presidente
del Consiglio dei ministri puo' disporre variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, da
adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400 sono corrispondentemente
ridotte".