Art. 159. 1. Negli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "pretore" e "pretori" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "giudice di pace" e "giudici di pace".
Nota all'art. 159: - Il testo vigente degli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 84 (Apposizione dei sigilli). - Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il giudice di pace, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore. Per i beni che si trovano in altre localita' il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal giudice di pace e' trasmesso immediatamente al giudice delegato. Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli puo' emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.". "Art. 85 (Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace). - Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, puo' procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.".