Art. 159.

  1.  Negli  articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
le parole "pretore" e "pretori" sono rispettivamente sostituite, dove
compaiono, dalle parole "giudice di pace" e "giudici di pace".
 
           Nota all'art. 159:
            - Il testo vigente degli  articoli  84  e  85  del  regio
          decreto   16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e   della   liquidazione   coatta   amministrativa),   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  84  (Apposizione  dei  sigilli).  -  Dichiarato il
          fallimento, il giudice delegato o per sua  delegazione,  in
          caso   d'impedimento,   il   giudice   di   pace,   procede
          immediatamente, secondo le norme stabilite  dal  codice  di
          procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che
          si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri
          beni  del  debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede
          principale dell'impresa  deve  assistere,  salvo  legittimo
          impedimento, il curatore.
            Per  i  beni che si trovano in altre localita' il giudice
          delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici  di
          pace  competenti  di procedere all'apposizione dei sigilli.
          Il  verbale  redatto  dal  giudice  di  pace  e'  trasmesso
          immediatamente al giudice delegato.
            Il  giudice  che procede all'apposizione dei sigilli puo'
          emettere i  provvedimenti  provvisori  e  conservativi  che
          ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose
          deteriorabili.".
            "Art. 85 (Apposizione dei sigilli da parte del giudice di
          pace).  - Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal
          secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace,
          che  abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento,
          puo'  procedere  all'apposizione  dei  sigilli  nei  luoghi
          compresi nella sua giurisdizione.".